CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

La certificazione energetica è un processo finalizzato a far conoscere al cittadino le caratteristiche energetiche del “sistema edificio-impianto” che sta per acquistare o per affittare.

Attraverso il confronto con le prestazioni energetiche di un edificio efficiente (classi A+, A, B) e grazie alle informazioni riportaten sull’attestato di certificazione energetica (ACE), l’utente è in grado di compiere una scelta più consapevole.

OBBLIGHI NORMATIVI

Gli obblighi normativi in Regione Lombardia (campo di applicazione, soggetti abilitati all’attività,  procedura di certificazione, ecc…) aventi ad oggetto la certificazione energetica degli edifici, sono disciplinati dalla DGR VIII/5018 e s.m.i..Il 15 gennaio 2009 è stata pubblicata la DGR VIII/8745 che integra e modifica la precedente delibera (DGR VIII/5773).  

       

IN QUALI CASI E’ OBBLIGATORIA LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO:Punto 9 della DGR VIII/8745

La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, classificati in base alla destinazione d’uso indicata all’articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, secondo la seguente scadenza temporale, nei seguenti casi:

dal 1° settembre 2007

  • edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
  • per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto;
  • a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2;
  • per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.

dal 1° gennaio 2008:

  • contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
  • provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008 e purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal punto 9 della DGR VIII/8745.

dalla data di entrata in vigore della DGR VIII/8745:

  • contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici,
  • nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico.

dal 1° luglio 2009:

  • trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.

dal 1° luglio 2010:

  • contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.   

IN QUALI CASI NON E’ PREVISTA  LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO:Punto 3.2 della DGR VIII/8745

Sono escluse dall'applicazione del provvedimento regionale le seguenti categorie di edifici e di impianti:

  • gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio e gli immobili che secondo le norme dello strumento urbanistico devono essere sottoposti a solo restauro e risanamento conservativo nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
  • i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo, sono altresì esclusi i fabbricati industriali artigianali e agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
  • gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile. Punto 9 della DGR VIII/8745
  • L’applicazione degli obblighi di dotazione e allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica è esclusa per tutte le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziali e nei casi di fusione, di scissione societaria e di atti divisionali.
  • L’applicazione degli obblighi di dotazione e di allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica è esclusa quando l’edificio, o la singola unità immobiliare in caso di autonoma rilevanza di questa, sia privo dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al riscaldamento dell’edificio. 

 

L'ATTESTATO (ACE)

I contenuti dell'ACE:

La principale informazione riportata sull’ACE è il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento o la climatizzazione invernale, EPH, l’indicatore che, in base alle caratteristiche costruttive dell’involucro e alle tipologie impiantistiche installate, determina la classe energetica dell’edificio.


Grazie al confronto con una semplice scala composta da otto caselle colorate dal verde (basso fabbisogno energetico) fino al rosso (alto fabbisogno), tutti i cittadini, anche i non esperti, possono immediatamente comprendere se un edificio consuma molta o poca energia.

Il calcolo che consente di determinare l’EPH di un edificio è univoco e basato su una metodologia standardizzata, così da escludere qualsiasi interpretazione soggettiva da parte di colui che porta a termine il procedimento di certificazione e da non tener conto delle reali condizioni di utilizzo dell’edificio.L’ACE è idoneo se redatto e asseverato da un Soggetto certificatore, se registrato nel catasto energetico e timbrato per accettazione dal Comune di competenza.


L’attestato di certificazione energetica ha una idoneità massima di 10 anni a partire dalla data di registrazione della pratica nel catasto energetico.

 

 

QUALI SONO LE NORMATIVE CHIAVE PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA?

In ordine cronologico:

Legge 9 gennaio 1991 n. 10:  "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia." - Primo riferimento italiano relativo ad una procedura di certificazione energetica.

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192:  Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia - Prima attuazione della Direttiva Europea risalente al 2002 relativa al rendimento degli edifici.

DECRETO Ministeriale 11 marzo 2008:   Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 coordinato con Legge 6 agosto 2008, n. 133 - (Art.35):   "Testo recante disposizioni per l'eliminazione dell'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica all'atto di compravendita degli immobili e di consegnarlo al conduttore nel caso di locazione; cancellazione della nullità del contratto di compravendita o di locazione in caso di assenza dell'ACE" - Rimane comunque l'obbligo di certificazione per la realizzazione di lavori.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009 , n. 59:  Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

DECRETO 26 giugno 2009 (09A07900) (GU n.158 10/7/2009):   Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Le linee guida recepiscono la direttiva europea e sono basilari per tutte le regioni che non hanno legiferato in materia in modo autonomo.

 

 

ELENCO CERTIFICATORI ENERGETICI

Provincia di Mantova
Provincia di Foggia